Una società finanziaria eroga un contratto denominato 'finanziamento' a un imprenditore, che poi fallisce. Il Tribunale prima e la Cassazione poi stabiliscono che la corretta qualificazione del contratto di finanziamento, ai fini della legge anti-usura, non dipende dalla volontà delle parti ma dai criteri tecnici fissati dalle Istruzioni della Banca d'Italia. Poiché il contratto presentava le caratteristiche di un mutuo (durata quindicennale e garanzia ipotecaria), è stato riclassificato come tale. Il tasso di interesse applicato, superiore al tasso soglia previsto per i mutui, è stato dichiarato usurario. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 1815 c.c., nessun interesse è risultato dovuto, con una drastica riduzione del credito della società finanziaria.
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