Un ente creditore ha notificato una cartella di pagamento per riscuotere quote non versate. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la prescrizione contributi consortili, affermando che i tributi richiesti fossero diversi da quelli di una precedente cartella annullata. La Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso, dichiarando prescritti i crediti ma basando la decisione sull'assunto che i tributi fossero identici e che il precedente giudizio non avesse interrotto i termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del creditore, rilevando una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. I giudici di secondo grado hanno infatti sostituito d'ufficio la tesi difensiva del contribuente con una diversa motivazione non dedotta, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando la controversia per un nuovo esame rispettoso delle reali domande.
Continua »