Un dirigente medico agisce in giudizio contro l'Azienda Sanitaria per ottenere la retribuzione di posizione variabile, denunciando l'inerzia aziendale nella graduazione delle funzioni. Il primo giudice riconosce un risarcimento mensile. La Corte d'Appello ribalta la decisione: il lavoratore ha richiesto l'adempimento contrattuale diretto e non il risarcimento del danno, precludendo al magistrato una condanna risarcitoria d'ufficio. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della domanda del medico. Gli Ermellini stabiliscono che, in assenza di formale pesatura o con pesatura pari a zero, il diritto al compenso non sorge in via automatica. Il dipendente pubblico deve introdurre espressamente una distinta azione risarcitoria per perdita di chance, poiché la causa petendi tra adempimento e risarcimento rimane radicalmente differente.
Continua »