Un Lavoratore edile ha chiesto il pagamento per lavori eseguiti, ma il Committente ha contestato vizi e irregolarità, chiedendo risarcimenti. Dopo una sentenza di primo grado e una d'appello che hanno dato ragione al Committente, il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la rinuncia a un'istanza istruttoria non può essere presunta solo perché non reiterata. Inoltre, ha chiarito che il termine per la denuncia vizi opera appalto inizia quando il Committente ha piena e sicura conoscenza dei difetti, non dalla consegna formale. La sentenza d'appello è stata annullata e la causa rinviata per una nuova valutazione.
Continua »