Una società commerciale ha impugnato una cartella di pagamento TARSU per l'anno 2011, contestando l'Assimilazione rifiuti speciali a quelli urbani. La società, operante in un centro orafo, sosteneva che il Comune non avesse attivato un servizio efficiente per i rifiuti speciali e che i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione non fossero rispettati. Dopo che i giudici di merito avevano respinto le sue richieste, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il procedimento, le parti (società, Comune e gestore dei rifiuti) hanno raggiunto un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese legali.
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