L'ex amministratore di una società dichiarata fallita e un creditore hanno presentato una denuncia penale contro il curatore per presunte irregolarità gestionali, chiedendo al giudice delegato la sua rimozione. A seguito del rigetto delle istanze sia in primo grado che in sede di reclamo presso la Corte d'Appello, i ricorrenti si sono rivolti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che né il debitore fallito né i singoli creditori possiedono il potere di chiedere autonomamente la revoca del curatore fallimentare. La decisione sulla permanenza dell'incarico costituisce un provvedimento meramente ordinatorio e di gestione interna, non incidente su diritti soggettivi e, di conseguenza, non impugnabile davanti alla Corte di Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite.
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