L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di rettifica e liquidazione a una società contribuente. L'impresa ha impugnato l'atto, ma i giudici d'appello hanno dichiarato l'inammissibilità dell'azione per presunta tardività del ricorso tributario, sostenendo l'assenza di prova sulla data esatta di ricezione dell'atto originario. La società ha fatto ricorso in Cassazione eccependo che nessuna delle parti aveva sollevato tale vizio nel primo grado di giudizio, nel quale la causa era stata decisa nel merito, ritenendo precluso il rilievo d'ufficio. La Suprema Corte ha sospeso la decisione finale, ordinando l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per verificare l'effettiva tempestività delle notifiche e l'iter processuale.
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