L'Agenzia delle Entrate ha negato a una società commerciale il rimborso IVA relativo all'anno di imposta 2009, eccependo la decadenza dal diritto per assenza di una specifica istanza separata. La contribuente ha impugnato il diniego, sostenendo di aver manifestato in modo inequivocabile la propria volontà compilando l'apposito quadro RX4 nella dichiarazione fiscale annuale. I giudici di merito hanno accolto le ragioni della società, escludendo ogni tardività. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione a favore dell'impresa, ribadendo che la corretta compilazione del quadro dichiarativo dedicato al credito equivale a una formale richiesta di restituzione ed esclude la decadenza biennale, con conseguente condanna del Fisco al pagamento delle spese di lite.
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