Una banca, tramite la sua società di gestione crediti, si opponeva all'esclusione di un proprio credito dal passivo del fallimento di una società debitrice. Durante la causa davanti alla Corte di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato, rinunciando reciprocamente a ogni pretesa. La Suprema Corte ha rilevato che, sebbene la rinuncia formale presentata dai nuovi acquirenti del credito non fosse del tutto regolare sotto il profilo procedurale, l'esistenza documentata dell'accordo transattivo ha fatto venire meno l'interesse a proseguire la lite. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso inammissibile senza l'applicazione di sanzioni o spese aggiuntive per le parti, le cui spese legali sono state interamente compensate.
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