Un istituto bancario ha promosso un'azione revocatoria contro Il Debitore, che aveva trasferito i propri immobili in un trust dopo aver prestato una fideiussione. Nel giudizio è intervenuta L'Azienda Cessionaria, che ha acquistato il credito tramite una cessione dei crediti in blocco. Il Debitore ha contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sostenendo la mancata prova dell'inclusione del suo debito specifico nel pacchetto ceduto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Debitore, confermando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione per categorie, unita alla mancata contestazione specifica del debitore sulla sua classificazione a sofferenza, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito. Il Debitore perde la causa e viene condannato alle spese e a sanzioni per lite temeraria.
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