La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito i limiti delle eccezioni sollevabili dal garante in un contratto autonomo di garanzia. In particolare, è stato stabilito che il garante non può opporre al creditore la nullità della clausola sugli interessi ultralegali del contratto principale, quando tale nullità deriva dalla sola mancanza della forma scritta. Questa invalidità, infatti, non rientra tra le eccezioni opponibili, come l'illiceità della causa o la contrarietà a norme imperative, che permetterebbero al garante di rifiutare il pagamento.
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