Una farmacia subisce danni da allagamenti. La Corte d'Appello nega il risarcimento per i danni del 2007, ritenendo che la trasformazione della società (s.n.c.) in ditta individuale e la successiva cancellazione implicassero la rinuncia ai crediti. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo che in caso di trasformazione regressiva i rapporti giuridici, inclusi i crediti, si concentrano sull'unico socio superstite, che continua l'attività come ditta individuale. Non vi è estinzione della società, ma una continuazione, quindi i crediti non possono considerarsi rinunciati.
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