La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30917/2024, ha affrontato un caso di operazioni soggettivamente inesistenti contestate a una società di commercio all'ingrosso. L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato Ires, Irap e Iva per il 2013, sostenendo che la società avesse utilizzato fatture emesse da una 'cartiera'. La Corte ha rigettato quasi tutti i motivi di ricorso del contribuente, confermando che spetta a quest'ultimo provare la propria buona fede e diligenza, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'applicazione della sanzione per recidiva, chiarendo che essa presuppone un accertamento definitivo della violazione precedente. La sentenza è stata cassata con rinvio su questo specifico punto.
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