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Art. 111-bis, l. fall.

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44 provvedimenti

Credito prededucibile: no al compenso del fallito
Un professionista ha richiesto l'ammissione del proprio compenso come credito prededucibile nel fallimento di una società per un'attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che un credito prededucibile deve essere legato all'attività degli organi della procedura e non a quella del soggetto fallito. Il compenso del professionista ingaggiato dal fallito non può quindi gravare sulla massa dei creditori con priorità.
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Credito prededucibile: no al professionista del fallito
Un professionista ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare in prededuzione per un'attività svolta a favore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il credito prededucibile sorge solo da attività degli organi della procedura e non del fallito stesso. L'attività del fallito, seppur legittima, non genera costi opponibili alla massa dei creditori.
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Prova della consegna: la fattura non basta da sola
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un fornitore che chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per merce asseritamente consegnata. La Corte ha confermato la decisione di merito, stabilendo che la semplice fattura con la dicitura 'ok consegnato' non costituisce idonea prova della consegna, specialmente in assenza dei documenti di trasporto (DDT). La prova per testi è stata ritenuta inammissibile perché generica.
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Omologazione concordato: inammissibile il ricorso
Un creditore ha impugnato l'omologazione di un concordato preventivo, contestando la certezza del proprio credito, l'affidabilità del garante e la copertura dei costi di ripristino ambientale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le valutazioni sulla fattibilità del piano e sulla capienza patrimoniale del garante sono accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata. L'omologazione concordato preventivo è stata quindi confermata.
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