Un creditore ha impugnato l'omologazione di un concordato preventivo, contestando la certezza del proprio credito, l'affidabilità del garante e la copertura dei costi di ripristino ambientale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le valutazioni sulla fattibilità del piano e sulla capienza patrimoniale del garante sono accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata. L'omologazione concordato preventivo è stata quindi confermata.
Continua »