Una società commerciale, proprietaria di un immobile al piano terra, ha occupato il cortile condominiale antistante installando una struttura fissa e arredi mobili. I condòmini hanno chiesto la restituzione dell'area e il risarcimento dei danni per occupazione abusiva. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio e in sede di legittimità, la società ha proposto istanza di revocazione per errore di fatto contro l'ordinanza dei giudici di vertice. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le critiche della società non riguardano un errore percettivo su documenti, ma contestano mere valutazioni giuridiche e interpretazioni di merito, escluse dal rimedio straordinario.
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