Un uomo, condannato per spaccio di stupefacenti, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. L'imputato sosteneva di aver collaborato con la giustizia indicando il nome del proprio fornitore, conosciuto in carcere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per ottenere l'attenuante della collaborazione non basta fare il nome del fornitore. È necessario fornire dettagli precisi (come quantità, prezzi, tempi e luoghi) che permettano alle forze dell'ordine di sottrarre risorse alla criminalità o impedire altri reati. Inoltre, la Cassazione ha confermato l'applicazione della recidiva a causa dei gravi precedenti penali del soggetto, che dimostrano la sua pericolosità sociale. L'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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