Due amministratori di una società terza hanno acquistato due autocarri a un prezzo irrisorio da un'impresa appena dichiarata fallita, rivendendoli immediatamente dopo. I giudici di merito li hanno condannati per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione post-fallimentare, infliggendo loro tre anni di reclusione ciascuno. Gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione sostenendo la mancanza di un accordo fraudolento preventivo e l'assenza della consapevolezza del fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, per la punibilità del soggetto estraneo alla società fallita, non serve la conoscenza formale della sentenza di fallimento. È sufficiente il dolo generico, provato in questo caso dal prezzo vile pagato per i veicoli e dalla rapidità delle rivendite a danno dei creditori.
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