Due individui sono stati condannati per furto in abitazione aggravato, essendosi introdotti in un appartamento e aver sottratto monili d'oro. Uno di loro era anche in possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando la definizione di privata dimora per l'immobile e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per il secondo imputato, oltre alla determinazione della pena per il primo. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ribadito che un immobile, anche se non abitato stabilmente, può configurarsi come privata dimora se mantiene un legame con la vita privata del titolare. Ha inoltre confermato la corretta valutazione della pericolosità sociale degli imputati e la giustezza delle pene inflitte, inclusa la negazione del beneficio per il secondo imputato.
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