La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per spaccio di stupefacenti. La condanna si basava sul riconoscimento fotografico effettuato dagli acquirenti. La Corte ha stabilito che tale riconoscimento, anche se informale e avvenuto durante le indagini, costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile, la cui certezza deriva dall'attendibilità della deposizione di chi lo compie, valutata dal giudice secondo il principio del libero convincimento e corroborata da altri elementi logici, come in questo caso la conoscenza pregressa degli spacciatori e la precisione delle descrizioni fornite.
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