La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello' (ex art. 599-bis c.p.p.). L'imputato, condannato per reati di droga, contestava la mancata riqualificazione del fatto in un'ipotesi meno grave. La Corte ha stabilito che, aderendo al concordato, si rinuncia ai motivi di impugnazione, inclusa la qualificazione giuridica. Il ricorso inammissibile concordato è una conseguenza diretta, e l'appello è possibile solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo, non per riesaminare il merito.
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