L'Agenzia delle Entrate contesta a una società la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA per una compravendita immobiliare, ritenendola una mera interposizione fittizia. La Corte di Cassazione interviene e chiarisce un punto fondamentale: se l'operazione è qualificata come 'oggettivamente inesistente', cioè mai avvenuta, si applica un principio di simmetria. Di conseguenza, non solo i costi non sono deducibili, ma anche i relativi ricavi non devono essere tassati. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione, che aveva negato la deducibilità dei costi senza escludere la tassazione dei ricavi, e ha rinviato il caso a un nuovo giudice per la corretta applicazione di questo principio sulle operazioni oggettivamente inesistenti.
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