La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero contro un decreto del GIP. Il GIP aveva respinto una richiesta di archiviazione perché depositata in formato cartaceo anziché telematico, come richiesto dalle nuove norme. Il PM sosteneva che tale decisione costituisse un provvedimento abnorme, creando una stasi insuperabile del procedimento. La Cassazione ha chiarito che l'atto non è abnorme perché non crea un blocco definitivo del processo, potendo il PM depositare nuovamente la richiesta in modo corretto, senza che ciò comporti la nullità dell'atto. Di conseguenza, in assenza di abnormità, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
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