La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione di un GIP di dichiarare inammissibile una richiesta di archiviazione, perché depositata in formato cartaceo anziché telematico, non costituisce un atto abnorme. Secondo la Corte, tale provvedimento, pur se formalmente errato, non crea una stasi processuale insuperabile, in quanto il Pubblico Ministero può semplicemente depositare nuovamente la richiesta con la modalità corretta. L'impugnazione per abnormità è un rimedio eccezionale, non applicabile a provvedimenti semplicemente illegittimi o non condivisi.
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