Provvedimento Abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
In un’era di transizione digitale per la giustizia, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto chiarimenti cruciali sulla nozione di provvedimento abnorme. La decisione analizza il caso di un ricorso presentato da un Pubblico Ministero contro la decisione di un GIP che aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione perché depositata su carta anziché in via telematica. La Corte ha stabilito che un tale atto, pur potendo creare un disagio, non costituisce un’anomalia tale da giustificare un ricorso per cassazione, in quanto non provoca una stasi insuperabile del procedimento.
I Fatti del Caso: la Transizione al Processo Telematico
La vicenda ha origine da un decreto del Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di L’Aquila. Il GIP dichiarava inammissibile una richiesta di archiviazione cumulativa per procedimenti contro ignoti, presentata dal Procuratore della Repubblica. La motivazione era puramente formale: il deposito era avvenuto in modalità analogica (in cancelleria) e non telematica, come prescritto da un recente decreto ministeriale che regola la digitalizzazione del processo penale.
A fronte di questa decisione, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione.
L’Appello del PM e la Teoria del Provvedimento Abnorme
Il Pubblico Ministero ha basato il suo ricorso sostenendo che il decreto del GIP fosse un provvedimento abnorme, viziato sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
L’Abnormità Strutturale e Funzionale
Secondo la Procura, l’abnormità strutturale derivava dal fatto che la decisione del GIP aveva creato una stasi processuale: non era possibile né depositare l’atto in via telematica (a causa di un attestato malfunzionamento del sistema), né reiterare il deposito cartaceo. Questo avrebbe bloccato irrimediabilmente il procedimento.
Sotto il profilo funzionale, si lamentava che il GIP avesse ecceduto i propri poteri, sindacando un provvedimento amministrativo della Procura (quello che certificava il malfunzionamento informatico), una competenza riservata alla giustizia amministrativa.
La Decisione della Cassazione sul Provvedimento Abnorme
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo la tesi del provvedimento abnorme. La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione contro atti altrimenti non impugnabili è un rimedio eccezionale, ammissibile solo in presenza di una vera e propria anomalia procedurale.
La Stasi Processuale non Insuperabile
Il punto centrale della decisione è che l’atto del GIP non ha creato una stasi insuperabile. La Corte ha osservato che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per un vizio di forma non impedisce di ripresentare la richiesta in modo corretto una volta superato il problema tecnico. Il PM, quindi, non era costretto a compiere un atto nullo per proseguire. La possibilità di reiterare l’istanza, anche se in ritardo, esclude la paralisi del procedimento e, di conseguenza, l’abnormità dell’atto del giudice.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è abnorme solo l’atto che, per singolarità e stranezza, risulta completamente avulso dall’ordinamento processuale, oppure quello che, pur essendo espressione di un potere legittimo, viene esercitato al di fuori dei casi consentiti, determinando un blocco irrimediabile. Nel caso di specie, il provvedimento del GIP, pur se formalmente denominato “decreto di inammissibilità”, nella sostanza si configurava come un atto di restituzione degli atti. Questo tipo di provvedimento interlocutorio, volto a garantire il rispetto delle forme procedurali, non è estraneo al sistema. La Cassazione ha precisato che la semplice irregolarità o l’illegittimità di un atto non sono sufficienti a renderlo abnorme e quindi ricorribile, altrimenti si eluderebbe il principio fondamentale della tassatività dei mezzi di impugnazione. L’atto del GIP non imponeva al PM un adempimento nullo né precludeva la possibilità di rinnovare la richiesta, escludendo così sia l’abnormità strutturale sia quella funzionale.
Le Conclusioni
La sentenza rappresenta un importante punto fermo nella delicata fase di transizione al processo penale telematico. Stabilisce che gli intoppi procedurali legati a questioni formali, come la modalità di deposito degli atti, non configurano automaticamente un provvedimento abnorme. Affinché un atto sia considerato tale, deve provocare una paralisi procedurale definitiva e insuperabile, costringendo una delle parti a compiere un’azione giuridicamente nulla per poter proseguire. In assenza di queste condizioni estreme, prevale il principio secondo cui i provvedimenti possono essere impugnati solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Un giudice può rifiutare un atto depositato su carta invece che telematicamente?
Sì, un giudice può restituire gli atti al Pubblico Ministero se non sono state rispettate le forme previste per il deposito, come nel caso di un deposito cartaceo quando è richiesto quello telematico. Questo atto è considerato parte della sua funzione di controllo sulla regolarità procedurale.
Quando un atto del giudice può essere considerato un ‘provvedimento abnorme’?
Un provvedimento è considerato ‘abnorme’ quando è completamente estraneo al sistema processuale o quando, pur rientrando nei poteri del giudice, causa un blocco insuperabile del procedimento, costringendo il Pubblico Ministero a compiere un atto nullo per poter proseguire.
La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per un errore formale crea una stasi del processo?
No, secondo la sentenza, la restituzione degli atti per un errore formale (come il mancato deposito telematico) non crea una stasi insuperabile. Il Pubblico Ministero può infatti ripresentare la richiesta nel modo corretto una volta risolto il problema, senza che ciò renda nullo l’atto o blocchi definitivamente il procedimento.