Una proprietaria immobiliare rivendicava l'usucapione servitù di passaggio su un fondo vicino, ma la sua richiesta è stata respinta. La Corte d'Appello ha negato il diritto, ritenendo che le prove fornite, incluso un cancello, non fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate in modo inequivocabile all'esercizio della servitù. La Corte di Cassazione ha confermato questa linea, dichiarando il ricorso inammissibile. La sentenza sottolinea che un semplice sentiero o un accesso secondario non bastano per l'usucapione, ma è necessario un 'quid pluris', ovvero opere concrete che manifestino la specifica funzione di servitù.
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