Una proprietaria immobiliare ha impugnato una decisione che confermava una servitù di non costruire derivante da un contratto di compravendita del 1983. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito era plausibile e che le nuove argomentazioni legali proposte erano inammissibili. La servitù di non costruire è stata quindi ritenuta validamente costituita a beneficio delle proprietà adiacenti.
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