Una società, dopo l'assoluzione in un processo penale per evasione fiscale, ha chiesto la restituzione per equivalente di uno yacht sequestrato e venduto durante il procedimento. La società sosteneva che il prezzo di vendita fosse inferiore al valore reale del bene. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante: la restituzione per equivalente, prevista dal Codice Antimafia, si applica solo ai beni confiscati e non a quelli sottoposti a semplice sequestro preventivo. Di conseguenza, in caso di assoluzione, il proprietario ha diritto unicamente al ricavato della vendita, non a una somma pari al valore di stima del bene.
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