La coniuge di un condannato ha richiesto la revoca della confisca e la restituzione delle somme depositate su un conto corrente a lei intestato, sul quale il marito aveva delega a operare. Il giudice ha respinto la domanda iniziale e ha poi dichiarato inammissibile l'opposizione senza fissare udienza, ritenendola una semplice replica. La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di rigetto sommario. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione non può liquidare l'opposizione senza formalità, ma deve necessariamente instaurare un contraddittorio pieno in camera di consiglio con la partecipazione dei difensori e del pubblico ministero a tutela dei diritti del terzo proprietario.
Continua »