L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un professionista il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) sulla sentenza della Corte d'Appello che lo condannava al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, annullando un precedente decreto ingiuntivo per parcelle. Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che l'imposta dovesse applicarsi in misura fissa e lamentando la mancata integrazione del contraddittorio verso gli altri coobbligati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'obbligazione tributaria è solidale, escludendo il litisconsorzio necessario. Inoltre, poiché la sentenza contiene una condanna al risarcimento, si applica l'aliquota proporzionale del 3%, a nulla rilevando un successivo accordo transattivo tra le parti.
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