Un avvocato, agendo come creditore per le proprie competenze professionali, ha notificato a un'azienda un precetto allegando una fotocopia della sentenza esecutiva, attestandone personalmente la conformità. L'azienda ha proposto opposizione contestando la validità della notifica del titolo esecutivo, poiché all'epoca il potere di autentica spettava esclusivamente al cancelliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la nullità del precetto. I giudici hanno chiarito che l'attestazione di conformità compiuta dal difensore, anziché dal cancelliere, viola le norme processuali e lede il diritto di difesa del debitore, impedendogli di verificare la fondatezza della minaccia di pignoramento. Tale vizio insanabile non viene sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione.
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