Una società deduce una minusvalenza derivante dalla liquidazione di una sua partecipata, attiva nell'estrazione di ghiaia. L'Agenzia delle Entrate contesta l'operazione, ritenendo la minusvalenza indeducibile in applicazione del regime PEX. La società si difende sostenendo che la partecipata, al momento della liquidazione, svolgeva solo attività di ripristino ambientale, obbligatoria per legge e non commerciale. La Corte di Cassazione dà ragione al Fisco. Stabilisce che l'attività di ripristino ambientale non è un'operazione separata, ma la fase conclusiva e necessaria dell'attività estrattiva commerciale. Pertanto, il requisito della commercialità sussiste, il regime PEX si applica e la minusvalenza resta indeducibile.
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