La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33130/2023, ha chiarito la distinzione tra 'promessa di vendita cosa da costruire' e 'vendita di cosa futura'. Nel caso di specie, la mancata costruzione dell'immobile è stata qualificata come inadempimento contrattuale del venditore, che si era obbligato anche a realizzare il bene, e non come causa di nullità del contratto per mancata venuta ad esistenza dell'oggetto. Di conseguenza, il ricorso del costruttore è stato dichiarato inammissibile, confermando la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
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