Un'impresa e un Ministero stipulano una transazione per risolvere una lite su un appalto. L'accordo prevede una clausola risolutiva espressa: in caso di mancato pagamento di oltre 7 milioni di euro entro un termine, l'accordo si risolve, consentendo all'impresa di riscuotere l'intero importo di un precedente lodo arbitrale. Il Ministero non paga nei termini. L'impresa, dopo aver accettato la rinuncia agli atti del giudizio da parte del Ministero, dichiara di volersi avvalere della clausola e incassa oltre 18 milioni. La Corte d'Appello condanna l'impresa a restituire la differenza, ritenendo che l'accettazione della rinuncia costituisse rinuncia tacita alla risoluzione, introducendo un dovere di "previo richiamo". La Cassazione accoglie il ricorso dell'impresa: il giudice non può inventare requisiti non previsti dal contratto né decidere su questioni non sottoposte al contraddittorio delle parti.
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