Un candidato, vincitore di un concorso pubblico, si è visto negare l'assunzione da parte di un Ente Locale a causa di una clausola di riserva inserita nel bando. La Corte di Cassazione ha stabilito la nullità di tale clausola, considerandola una condizione meramente potestativa. Con l'approvazione della graduatoria, sorge per il vincitore un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, e l'amministrazione non può legittimamente rifiutarsi di procedere, se non per cause di impossibilità non imputabili.
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