Una società concessionaria impugna alcuni avvisi comunali per il pagamento dell'ICI. Il giudice di primo grado respinge le richieste dell'impresa. La società propone appello e ottiene l'annullamento delle imposte davanti ai giudici regionali. L'ente locale contesta tuttavia la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando la totale mancanza della notifica dell'atto di appello al proprio difensore. I giudici supremi accertano che la società ha depositato il ricorso in segreteria senza averlo prima recapitato alla controparte tramite ufficiale giudiziario, posta o consegna diretta. L'omissione rende inesistente la notificazione e inammissibile l'impugnazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente, cassa la sentenza d'appello senza rinvio e dichiara definitiva la decisione di primo grado favorevole al Comune, condannando l'impresa al pagamento delle spese di lite.
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