Il Debitore si opponeva a un precetto in rinnovazione notificato dal Creditore, lamentando l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che la nullità della prima notifica, eseguita a un indirizzo errato, fosse stata sanata dall'opposizione stessa per raggiungimento dello scopo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Debitore, stabilendo che l'opposizione al precetto non sana la mancata o invalida notifica del titolo esecutivo, a meno che l'opposizione stessa non sia rivolta anche contro il titolo, dimostrandone la conoscenza legale. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale per una nuova decisione.
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