Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI. Dopo una prima cassazione con rinvio, ha riassunto il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Tuttavia, l'Ente Locale è rimasto contumace e il Contribuente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso in riassunzione. I giudici regionali hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Contribuente. La Corte ha stabilito che, in caso di mancata costituzione della controparte, l'avviso di ricevimento della notifica è l'unico documento idoneo a dimostrare il perfezionamento della notifica a mezzo posta. Senza questo documento, la notifica è giuridicamente inesistente e il ricorso è inammissibile. Tale vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice senza violare il principio del contraddittorio.
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