Un'associazione sindacale ha denunciato la condotta antisindacale subita presso alcune basi militari estere in Italia, lamentando l'esclusione dalle trattative collettive e dalle informative aziendali. I giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione italiano, ritenendo lo Stato estero protetto dall'immunità sovrana. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribaltato la decisione, dichiarando la sussistenza della giurisdizione italiana. La Corte ha chiarito che l'impiego di personale civile locale risponde a esigenze materiali e privatistiche, non sovrane. Di conseguenza, la tutela dei diritti sindacali rientra pienamente nella giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità degli Stati esteri non può coprire atti di gestione del rapporto di lavoro che non toccano l'esercizio tipico di funzioni pubbliche o di governo.
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