Un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale impugnava l'aggravamento della misura, sostenendo la non attualità della sua pericolosità sociale dato il suo stato di detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che in sede di legittimità non si possono sollevare vizi di motivazione, ma solo violazioni di legge. Inoltre, ha distinto le procedure applicabili a seconda che la detenzione sia cautelare o in esecuzione di pena, sottolineando l'inammissibilità del ricorso anche per mancanza di interesse.
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