La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al Rimborso Sisma 1990, se accertato con sentenza passata in giudicato, deve essere soddisfatto integralmente. L'Agenzia delle Entrate non può limitarsi a corrispondere il 50% della somma adducendo la carenza di fondi stanziati dalle leggi successive. Sebbene le norme sopravvenute introducano limiti di spesa per l'erario, esse non estinguono il credito del cittadino ma ne regolano solo le modalità esecutive. In sede di ottemperanza, il giudice deve individuare le procedure contabili corrette, come l'ordine di pagamento in conto sospeso, per garantire che il contribuente riceva quanto gli spetta senza subire una falcidia sostanziale del proprio diritto patrimoniale.
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