Rimborso sisma 1990: la Cassazione frena su IVA e imprese
Il tema del rimborso sisma 1990 continua a essere oggetto di importanti precisazioni giurisprudenziali. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini applicativi di questa agevolazione, nata per ristorare i contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal terremoto del dicembre 1990. La decisione si concentra sulla compatibilità tra le norme nazionali e i vincoli imposti dal diritto dell’Unione Europea.
Il diritto al rimborso sisma 1990 e l’esclusione dell’IVA
La normativa italiana ha previsto la possibilità di recuperare il 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che tale beneficio non può estendersi all’IVA. Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto violerebbe infatti il principio di neutralità fiscale e l’obbligo di riscossione integrale dell’imposta nel territorio dell’Unione. Pertanto, qualsiasi istanza relativa all’IVA deve essere rigettata a prescindere dalla qualifica del richiedente.
La qualifica di impresa per i professionisti
Un punto cruciale della decisione riguarda l’estensione della nozione di impresa. Secondo il diritto unionale, ogni entità che esercita un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è considerata un’impresa. Questo significa che anche i lavoratori autonomi e i professionisti sono soggetti alle limitazioni previste per gli aiuti di Stato. Il rimborso del 90% delle imposte dirette, se concesso a questi soggetti, configura un potenziale aiuto di Stato illegittimo.
Il regime de minimis per il rimborso sisma 1990
Per rendere il beneficio compatibile con il mercato interno, è necessario che l’importo rientri nei limiti del regolamento de minimis. Questo regime permette la concessione di piccoli aiuti senza la preventiva autorizzazione della Commissione Europea. Il giudice del merito ha il compito di verificare se il contribuente abbia rispettato le soglie quantitative previste dalla normativa comunitaria.
L’onere della prova a carico del contribuente
La prova della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del de minimis ricade interamente sul soggetto che richiede il rimborso. Non è sufficiente che la singola istanza sia di importo modesto; il contribuente deve presentare un’autocertificazione che attesti di non aver beneficiato di altri aiuti nel triennio di riferimento che, sommati, superino il tetto massimo consentito. Inoltre, deve essere dimostrato un nesso diretto tra i danni subiti a causa del sisma e l’agevolazione richiesta.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla necessità di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione Europea. Le misure legislative che istituiscono benefici fiscali automatici senza verifica dei danni effettivi sono state ritenute incompatibili con l’art. 108 del TFUE. La sentenza impugnata è stata cassata perché il giudice di merito non aveva verificato se il contribuente, in qualità di professionista, avesse fornito la prova necessaria circa il rispetto delle soglie del de minimis e l’assenza di sovracompensazioni rispetto ai danni realmente patiti.
Le conclusioni
In conclusione, il diritto al rimborso del 90% delle imposte per le vittime del sisma 1990 non è un automatismo per chi esercita attività economica. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà accertare se la documentazione prodotta dai contribuenti consenta di riscontrare la compatibilità dell’agevolazione con i limiti europei, richiedendo se necessario l’integrazione delle autocertificazioni relative agli aiuti già percepiti.
È possibile ottenere il rimborso dell’IVA per il sisma 1990?
No, la Cassazione ha stabilito che il rimborso dell’IVA contrasta con il principio di neutralità fiscale dell’Unione Europea e non può essere concesso in alcun caso.
I professionisti sono considerati imprese ai fini del rimborso?
Sì, secondo il diritto dell’Unione Europea, i professionisti che esercitano attività economica sono equiparati alle imprese e devono rispettare i limiti sugli aiuti di Stato.
Cosa deve provare il contribuente per ottenere il rimborso?
Il contribuente deve dimostrare che l’aiuto rientri nei limiti del de minimis, fornendo un’autocertificazione sugli aiuti ricevuti nel triennio e provando il nesso tra danni e sisma.