La Corte di Cassazione conferma che un contratto di compravendita, anche se dichiarato nullo, è idoneo a trasferire il possesso utile ai fini dell'usucapione. Nel caso di specie, due acquirenti avevano posseduto per oltre vent'anni un immobile acquistato da un fallimento con un atto poi annullato. La Corte ha stabilito che la consegna materiale del bene ('traditio') in esecuzione di un contratto traslativo, seppur invalido, fonda un possesso con 'animus rem sibi habendi' e non una mera detenzione, rendendo non necessaria la prova di un'interversione del possesso per maturare l'usucapione da atto nullo.
Continua »