Una proprietaria terriera citava in giudizio i vicini per aver allargato una strada interpoderale a danno della sua proprietà. I convenuti chiedevano in via riconvenzionale la costituzione di una servitù coattiva, domanda respinta in primo grado perché il loro fondo non era intercluso. In appello, modificavano la domanda chiedendo un ampliamento servitù. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la modifica della domanda in appello, basata su presupposti di fatto e di diritto diversi, non è consentita.
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