Un'impresa edile ha richiesto l'indennizzo alla propria compagnia assicuratrice per i costi sostenuti nel riparare una fognatura danneggiata durante dei lavori di scavo. Tuttavia, un precedente giudizio definitivo aveva stabilito l'assenza di responsabilità civile dell'impresa, definendo l'evento come imprevedibile e non evitabile. La Corte di Cassazione ha confermato che, se viene accertata l'assenza di colpa dell'assicurato, la polizza per la responsabilità civile non può essere attivata, poiché manca il presupposto giuridico del danno risarcibile a terzi.
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