Un lavoratore cita in giudizio la sua azienda per demansionamento e mobbing. La Corte d'Appello accoglie le sue richieste, basando la decisione sul principio di non contestazione, ritenendo che l'azienda non avesse specificamente negato i fatti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29609/2023, cassa la sentenza, chiarendo che una difesa che propone una ricostruzione dei fatti logicamente incompatibile con quella dell'attore costituisce una contestazione valida. L'errata applicazione del principio di non contestazione ha portato all'annullamento della decisione e al rinvio del caso a un nuovo giudice.
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