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Art. 1 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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328 provvedimenti

Altri anni per Art. 1 Codice di Procedura Civile

Definizione agevolata: la pace fiscale che estingue la lite
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società e dei suoi soci per imposte non versate. Durante la pendenza del giudizio di Cassazione, la società e i soci hanno aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie, pagando la prima rata e chiedendo la sospensione del processo. Poiché nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il termine stabilito dalla legge e non è intervenuto alcun diniego da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la controversia si chiude definitivamente grazie alla definizione agevolata, con le spese di giudizio che restano a carico di chi le ha anticipate.
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Definizione agevolata liti pendenti: stop alle liti col fisco
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la decisione che annullava un avviso di accertamento emesso nei confronti di due soci di una società estinta. Durante il giudizio di Cassazione, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, pagando integralmente le rate previste. Di conseguenza, sia i contribuenti sia l'Agenzia delle Entrate hanno richiesto l'estinzione del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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Presunzione di distribuzione degli utili: il fisco vince
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, socia di due società a ristretta base partecipativa, contestando maggiori redditi da partecipazione derivanti da utili extracontabili non dichiarati dalle società. La contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo di non aver mai ricevuto tali somme e di essere estranea alla gestione aziendale, essendo peraltro separata dal coniuge, effettivo gestore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili per le società con pochi soci. Secondo i giudici, spetta al socio fornire la prova contraria dell'accantonamento dei fondi o della propria totale estraneità alla gestione. Non bastano semplici affermazioni non documentate per superare tale presunzione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: stop alla lite
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro La Società Contribuente per questioni legate a tasse non pagate. Durante il giudizio di Cassazione, La Società Contribuente ha richiesto la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018, pagando la prima rata dovuta. Poiché nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e non è emerso alcun rifiuto da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese giudiziarie sono rimaste a carico di chi le ha anticipate, confermando l'efficacia della sanatoria fiscale.
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Definizione agevolata: stop alla lite fiscale in Cassazione
Una società di persone e le sue socie ricevevano avvisi di accertamento per omessa dichiarazione di redditi da partecipazione. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, le contribuenti proponevano ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società veniva cancellata dal registro delle imprese e le socie aderivano alla definizione agevolata dei carichi pendenti, pagando quanto dovuto in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione, preso atto del regolare pagamento e del perfezionamento della sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. L'adesione alla definizione agevolata ha così risolto definitivamente la controversia tributaria, rendendo inutile qualsiasi ulteriore decisione sul merito della pretesa fiscale.
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Definizione agevolata: il Fisco perde e la causa si estingue
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro una sentenza favorevole a un contribuente, riguardante un avviso di accertamento per maggiore Irpef derivante da redditi di partecipazione societaria. Durante il giudizio di Cassazione, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento di quanto dovuto e depositando la relativa documentazione. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge del 31 dicembre 2020, e in assenza di dinieghi da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese giudiziarie sono rimaste a carico di chi le ha anticipate, sancendo la chiusura definitiva della lite fiscale a favore del contribuente che ha regolarizzato la propria posizione.
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Definizione agevolata: processo estinto se il fisco tace
L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione favorevole ottenuta da una Società Contribuente in merito a un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA. Durante il giudizio, la Società Contribuente ha richiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dimostrando il pagamento delle rate previste. Poiché nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, e in assenza di un diniego da parte dell'ufficio, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese giudiziarie sono state poste a carico di chi le ha anticipate, confermando l'efficacia della definizione agevolata per chiudere definitivamente la lite fiscale.
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Danno erariale: i privati che abusano dei fondi pubblici pagano
Alcuni imprenditori privati hanno ottenuto finanziamenti pubblici dalla Regione Piemonte per sviluppare progetti di e-commerce. Tuttavia, hanno utilizzato i fondi in modo illecito, presentando fatture false e gonfiate. La Corte dei conti li ha condannati a risarcire il danno. Gli imprenditori hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice contabile non avesse il potere di giudicarli in quanto soggetti privati. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, stabilendo che chi riceve fondi pubblici instaura un rapporto di servizio con lo Stato. Di conseguenza, l'uso illecito di tali somme configura un danno erariale, la cui competenza spetta esclusivamente alla Corte dei conti.
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