L'Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori imposte a una società e ai relativi soci per l'anno 2009. L'ente commerciale ha presentato domanda per la definizione agevolata delle liti pendenti. A causa di un errore formale nel calcolo, il contribuente ha versato una somma inferiore rispetto al dovuto. L'ufficio tributario ha quindi richiesto l'integrazione del pagamento entro trenta giorni, respingendo poi l'istanza per tardività. Il contribuente ha impugnato il provvedimento negativo, sostenendo che le norme di emergenza sanitaria avevano prorogato le scadenze dei pagamenti tributari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, annullando il rifiuto dell'ufficio. I giudici hanno stabilito che la proroga straordinaria copre tutti i versamenti delle sanatorie, dichiarando l'estinzione definitiva del contenzioso.
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