La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto, condannato per gravi reati legati al traffico di droga e con legami con la criminalità organizzata, che chiedeva il differimento della pena per motivi di salute. La Corte ha stabilito che la richiesta si basava su una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che le condizioni di salute del ricorrente erano gestite adeguatamente in carcere, senza violare il senso di umanità. La pericolosità sociale del soggetto ha inoltre pesato sulla decisione.
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