La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19638/2025, ha rigettato il ricorso di un imputato accusato di concorso extraneus bancarotta. La Corte ha chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente che il concorrente esterno sia consapevole di contribuire a depauperare il patrimonio sociale, non essendo necessaria la specifica conoscenza dello stato di insolvenza della società. L'imputato, capofamiglia, aveva partecipato attivamente alle strategie aziendali di una società poi fallita, operando come procuratore speciale e contribuendo a un sistema volto a eludere le normative antiriciclaggio e di prevenzione.
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