La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20917/2024, ha chiarito un importante principio in materia di spese legali nella volontaria giurisdizione. Anche se il procedimento iniziale per la nomina di un amministratore giudiziario (art. 1105 c.c.) è di natura non contenziosa e non prevede la condanna alle spese, la successiva fase di reclamo assume carattere contenzioso. Pertanto, in caso di rigetto del reclamo, la parte soccombente è correttamente condannata al pagamento delle spese legali, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
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